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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14175 - pubb. 16/02/2016.

Prededuzione dei crediti del professionista che ha assistito l'imprenditore nella redazione e presentazione della domanda di concordato preventivo


Tribunale di Cuneo, 15 Dicembre 2015. Est. Magrì.

Concordato preventivo - Fallimento successivo - Crediti del professionista per l'attività di consulenza e assistenza al debitore ammesso al concordato - Prededuzione - Sussistenza


I crediti del professionista derivanti dall’attività di consulenza ed assistenza prestata al debitore ammesso al concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della relativa domanda, sono prededucibili nel fallimento consecutivo ai sensi del novellato art. 111, comma 2, legge fall., senza che debba verificarsi il “risultato” delle prestazioni (certamente strumentali all’accesso alla procedura minore) da questi eseguite, ovvero la loro concreta utilità per la massa.

I due concetti, di funzionalità ed utilità concreta, non possono infatti essere fra di loro essere confusi, atteso che la norma di cui all’art. 111, comma 2, legge fall. risulterebbe priva di senso, e non potrebbe mai ricevere applicazione nel fallimento consecutivo, se la funzionalità delle prestazioni svolte allo scopo di ottenere l’ammissione la concordato dovesse essere valutata ex post e con riguardo al fallimento, anziché alla procedura minore.

La funzionalità (ovvero la strumentalità) delle prestazioni va valutata in relazione alla procedura concorsuale in vista della quale esse sono svolte (cfr. Cass. nn. 5098/2014, 8958/2014): non si vede dunque in qual modo possa escludersi, una volta che l’impresa sia stata ammessa al concordato, la funzionalità delle attività di assistenza e consulenza connesse alla presentazione della domanda di concordato ed alle sue successive integrazioni. L’art. 111 legge fall. non richiede, invece, che, ai fini della collocazione in prededuzione dei crediti derivanti da tali prestazioni, debba essere dimostrata l’utilità concreta delle stesse per la massa e, per di più, con riguardo alla procedura di fallimento: da un lato, infatti, va rilevato che non spetta più al giudice la valutazione della convenienza della proposta; dall’altro va rimarcato che, ove detta utilità dovesse essere verificata ex post, ovvero tenendo conto dei risultati raggiunti, la norma risulterebbe priva di senso, in quanto non potrebbe mai trovare applicazione nel fallimento consecutivo (Cass. Ord. 4 novembre 2015, n. 22450). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Franco Lazzarone


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