Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14163 - pubb. 12/02/2016

Reati ex dpr 309/90: discrezionalità della revoca della patente di guida per fatto di lieve entità

Tribunale Brindisi, 29 Luglio 2015. Est. Maria Consolata Moschettini.


Condanna ex art.73, comma 5, D.P.R. 309/90 per fatto di lieve entità - Revoca della patente di guida ex art.120 C.d.S. - Discrezionalità



L’automatismo tra condanna penale e revoca della patente di guida ex art.120 C.d.S. poteva affermarsi quando l’art. 73, comma 5, DPR 309/90 non costituiva autonoma ipotesi di reato ma mera circostanza di reato e le fattispecie in materia di stupefacenti avevano una caratterizzazione unitaria.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 che dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis DL 272/2005 scompariva l’omologazione del trattamento sanzionatorio riferito a droghe leggere e pesanti; e, con il DL 146/2013, quella che era stata fino a quel momento considerata come circostanza attenuante (art. 73, 5° comma, DPR 309/90) veniva a costituire autonoma ipotesi di reato.
Deve, perciò, ritenersi superato l’automatismo tra condanna penale per tale ipotesi e revoca della patente di guida.

Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, venendo in considerazione diritti a copertura costituzionale (libertà di circolazione), nell’ipotesi di fatto di lieve entità o condanna per droghe leggere, se la pena inflitta in tale ultimo caso non superi il massimo edittale previsto per la fattispecie di lieve entità, l’autorità amministrativa, prima di emettere il provvedimento di revoca, dovrebbe esaminare la posizione dell’interessato, tenendo conto non solo della condanna penale ma anche della sua condotta successiva e delle prospettive di reinserimento sociale, valutando, all’esito, se il persistente possesso della patente possa rappresentare uno strumento di riabilitazione o, all’opposto, un aggravamento della pericolosità sociale. Ciò perché la ratio del provvedimento ex art. 120 CdS è quella di garantire la sicurezza pubblica, escludendo dalla conduzione dei veicoli coloro i quali siano ritenuti pericolosi, pericolosità che, in caso di condanna per un fatto di lieve entità, non può ritenersi presunta. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Pierluigi D'Urso


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