Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14135 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Vicenza, 13 Luglio 2015. .


Concordato preventivo - Creditori postergati - Trattamento - Divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione



È illegittima una proposta di concordato che destini parte delle risorse dell'attivo concordatario al pagamento dei creditori postergati in danno dei chirografari, senza che un'eventuale approvazione maggioritaria della stessa, con o senza classi, possa valere a sanare il vulnus all'articolo 2467 c.c., traducendosi una tale proposta in una violazione del disposto dell'articolo 160, comma 2, legge fall, a mente del quale in nessun caso il trattamento stabilito per ciascuna classe può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, disposizione nella quale ben può farsi rientrare l'articolo 2467 c.c., inteso come una forma di privilegio in negativo o anti-privilegio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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