ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14130 - pubb. 20/07/2015.

Omessa informazione sull'azione di responsabilità e revoca del concordato. Trattamento del creditore ipotecario postergato


Tribunale di Vicenza, 13 Luglio 2015. Est. Borella.

Concordato preventivo - Azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori - Atto di straordinaria amministrazione

Concordato preventivo - Revoca - Omessa informazione sulla rinuncia ad azione risarcitoria nei confronti degli ex amministratori - Prescrizione - Natura decettiva - Sussistenza

Finanziamenti dei soci - Postergazione - Eccessivo squilibrio dell'indebitamento - Situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento - Indagine - Criteri - Patrimonio netto rettificato

Finanziamenti dei soci - Postergazione - Predisposizione del piano concordatario - Differenziazione rispetto ai creditori chirografari - Creazione di apposita classe - Necessità

Concordato preventivo - Creditori postergati - Trattamento - Divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione

Finanziamenti dei soci - Postergazione - Garanzia ipotecaria del credito postergato - Effetti - Irrilevanza rispetto ai creditori chirografari


La decisione, adottata con delibera, di non intraprendere azioni giudiziarie nei confronti degli ex amministratori è atto di straordinaria amministrazione che richiede l'autorizzazione del giudice delegato, tanto più nell'ipotesi in cui la scelta comporti la perdita di ogni pretesa per effetto della prescrizione dell'azione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il silenzio, tenuto dal debitore concordatario, in ordine all'adozione di una delibera di rinuncia ad intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti degli ex amministratori costituisce omissione con portata decettiva rilevante per la revoca del concordato ai sensi dell'articolo 173 legge fall.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

E' nel patrimonio netto rettificato e rivalutato, più che nei meri dati di bilancio, che va ricercato il senso della nozione di eccessivo squilibrio usata dal legislatore, posto che è in tali poste rettificate che risiede la garanzia per i creditori terzi di vedere soddisfatte le proprie ragioni in sede di liquidazione, tenuto conto che trattasi di una stima della reale consistenza patrimoniale nota a qualsiasi intermediario finanziario impegnato in una valutazione della solidità patrimoniale della società in sede di istruttoria del fido; con la precisazione che la stima non può limitarsi ad una disamina statica, ma deve porsi anche in un'ottica liquidatoria futura (essendo la norma rivolta alla tutela dei creditori terzi rispetto ai creditori soci), dovendosi quindi valutare anche, su un ragionevole orizzonte temporale, se l'impresa possa prospetticamente operare in condizioni di equilibrio economico finanziario, venendo meno le quali anche l'attuale equilibrio potrebbe apparire del tutto effimero ed apparente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il creditore postergato non può essere inserito nel piano di concordato di cui facciano parte anche altri creditori chirografari in posizione indifferenziata rispetto ad essi, ossia senza che il postergato venga collcato in apposita classe che ne preveda e rispetti il trattamento disomogeneo rispetto agli altri creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

È illegittima una proposta di concordato che destini parte delle risorse dell'attivo concordatario al pagamento dei creditori postergati in danno dei chirografari, senza che un'eventuale approvazione maggioritaria della stessa, con o senza classi, possa sanare il vulnus all'articolo 2467 c.c., traducendosi una tale proposta in una violazione del disposto dell'articolo 160, comma 2, legge fall, a mente del quale in nessun caso il trattamento stabilito per ciascuna classe può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, disposizione nella quale ben può farsi rientrare l'articolo 2467 c.c., inteso come una forma di privilegio in negativo o anti-privilegio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Sulla natura postergata del credito ed il conseguente trattamento previsto dall'articolo 2467 c.c. non incide la circostanza che il credito postergato sia assistito da garanzia ipotecaria, potendo detta garanzia farsi valere esclusivamente nell'ambito della graduazione tra più creditori postergati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Simone Parolin


Il testo integrale