Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14109 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 13 Luglio 2015. .


Fallimento – Dichiarato in altro Stato membro dell’Unione Europea – Domanda di sequestro sui beni del fallito situati in Italia – Giurisdizione del Tribunale italiano: sussiste – Competenza del Tribunale del luogo ove i beni si trovano



La circostanza che l’art.5 reg. 1346/2000 faccia salvi i diritti reali di garanzia su cose del fallito situate in altro stato membro può in astratto fondare la giurisdizione cautelare del tribunale italiano a decidere sul sequestro di cose del fallito; la competenza appartiene ai sensi dell’art.669 ter co.3 cpc al Tribunale del luogo dove l’invocato sequestro andrebbe eseguito. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)