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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14100 - pubb. 02/02/2016.

Rinuncia alla domanda di concordato e prededuzione del credito del professionista


Tribunale di Milano, 16 Novembre 2015. Est. Rolfi.

Prededuzione - Credito del professionista per l'assistenza alla presentazione della domanda di concordato preventivo - Domanda rinunciata - Utilità della prestazione professionale - Esclusione


I crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione della domanda di ammissione al concordato preventivo e per la relativa assistenza rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell’art. 111 co. 2 l. fall., salvo che sia raggiunta la prova positiva della “non utilità” della prestazione, creandosi altrimenti il rischio di gravare i fallimenti di oneri prededucibili tali da compromettere radicalmente le possibilità di soddisfacimento dei creditori concorsuali, alla cui “utilità” (in termini di conservazione o salvaguardia dell’attivo) in teoria la stessa prestazione professionale dovrebbe essere rivolta (nella specie, è stata esclusa la collocazione in prededuzione del credito del professionista per l’assistenza prestata ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, la quale era stata rinunciata dall’imprenditore dopo la comunicazione del provvedimento di convocazione avanti al collegio ex art. 162 co. 2 legge fall. per discutere profili di inammissibilità della proposta concordataria medesima). (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

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