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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14088 - pubb. 02/02/2016.

Continuità aziendale con assuntore, disciplina applicabile, affitto di azienda e offerte concorrenti


Tribunale di Alessandria, 18 Gennaio 2016. Pres., est. Caterina Santinello.

Concordato preventivo - Concordato con assuntore - Effetti sulla qualificazione del concordato come liquidatorio, misto o con continuità aziendale - Rilevanza della presenza dell'assuntore esclusivamente sotto l'aspetto soggettivo del rapporto obbligatorio

Continuità aziendale - Compatibilità con l'affitto di azienda finalizzato al trasferimento - Strumento ponte diretto ad evitare la perdita di funzionalità dell'azienda in vista del trasferimento

Continuità aziendale - Caratteristiche natura - Prosecuzione oggettiva dell'attività - Affitto dell'azienda finalizzato al successivo trasferimento

Concordato misto liquidatorio e con continuità aziendale - Disciplina applicabile - Disciplina della componente prevalente in termini economici e funzionali

Concordato preventivo - Applicazione ai procedimenti pendenti delle modifiche di cui al d.l. 83/2015 - Interpretazione di "procedimenti introdotti" in data anteriore alle modifiche - Effetto prenotativo del deposito della domanda di concordato con riserva - Sussistenza

Concordato preventivo - Offerte concorrenti di cui all'art. 163-bis l.f. - Ambito applicativo - Contratto preliminare per il trasferimento dell'azienda - Affitto d'azienda - Applicazione ai contratti già conclusi dal debitore in vista della formulazione del piano concordatario con lo scopo del trasferimento non immediato dell'azienda di un ramo della stessa o di specifici beni

Concordato preventivo con continuità aziendale - Applicazione delle modifiche apportate all'articolo 182 l.f. dal d.l. 83/2015 - Esclusione

Concordato preventivo - Canoni di locazione quali frutti civili dell'immobile - Applicazione al concordato preventivo - Esclusione

Concordato preventivo - Contratti pendenti - Contratti di durata - Prededuzione per i crediti maturati successivamente alla pubblicazione del ricorso per concordato - Divieto di pagamento per i crediti anteriori

Concordato preventivo - Creditori strategici - Autorizzazione al pagamento di crediti anteriori - Presupposto - Mancanza di un vincolo contrattuale


Il concordato con assuntore previsto dall'art. 160, comma 1, lettera b) legge fall. non costituisce un tipo di concordato "diverso" rispetto al concordato con cessione dei beni o liquidatorio, al concordato con continuità aziendale o al concordato cd. misto, attendendo e riguardando l'assunzione solo l'aspetto soggettivo del rapporto obbligatorio (Cass. n. 22913/11), ovvero il soggetto che deve adempiere alle obbligazioni concordatarie - in via esclusiva in caso di accollo liberatorio o solidalmente con il debitore principale in caso di accollo cumulativo e quindi quale garante -, fermo restando che il concordato dovrà qualificarsi come liquidatorio se i beni sono ceduti ai fini liquidatori all'assuntore (cfr. Trib. Milano 16 febbraio 2008; Tribunale Novara 6 giugno 2011; Trib. Bologna 14 ottobre 2014), in continuità se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 186-bis, comma 1, e precisamente la cessione o il conferimento dell'azienda in esercizio al terzo assuntore (cfr. Trib. Palermo 4 giugno 2014) o misto se ricorrono aspetti di entrambe le fattispecie; pertanto, anche il concordato con assuntore dovrà essere qualificato come liquidatorio o in continuità a seconda che l'obiettivo perseguito sia quello della liquidazione dei beni costituenti l'attivo concordatario o piuttosto la continuazione dell'attività aziendale attraverso l'intervento di un assuntore (cfr. Trib. Terni 30 dicembre 2010). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Alla riconduzione nell'ambito della continuità aziendale non osta la previsione del contratto di affitto d'azienda finalizzato al suo trasferimento, contratto che riveste la funzione di mero "strumento ponte" giuridico ed economico diretto ad evitare la perdita di funzionalità ed efficienza dell'intero complesso aziendale in vista del successivo trasferimento, in modo da arrivare alla cessione o al conferimento dello stesso senza il rischio di vedere pregiudicati i valori intrinseci e più significativi, quali l'avviamento o il prestigio di marchi e segni distintivi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il segno distintivo del concordato con continuità aziendale va individuato nella oggettiva, e non soggettiva, continuazione del complesso produttivo, sia direttamente da parte dell'imprenditore, che indirettamente da parte di un terzo (affittuario, cessionario, conferitario), come del resto evidenziato dalla stessa formulazione della norma di cui all'art. 186-bis, comma 1, legge fall., la quale distingue tra prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore e la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento della stessa in esercizio in una o più società, così che la previsione dell'affitto come elemento del piano concordatario, ove sia finalizzato al successivo trasferimento dell'azienda, deve essere ricondotta nell'ambito dell'art. 186-bis legge fall. con conseguente applicazione della relativa specifica disciplina (cfr. Trib. Roma 24 marzo 2015 e 29 gennaio 2014; Trib. Reggio Emilia 21 ottobre 14; Trib. Rovereto 13 ottobre 14); in altri termini, il presupposto per la continuità è costituito da una "continuità aziendale" di tipo oggettivo più che soggettivo, in quanto ciò che in definitiva rileva è che l'azienda sia in esercizio, non importa se ad opera dello stesso imprenditore o di un terzo, tanto al momento dell'ammissione che all'atto del successivo trasferimento poiché non appare concretamente contestabile che il rischio di impresa continui comunque a gravare, seppure indirettamente, sul debitore in concordato e che l'andamento dell'attività incida quindi sulla fattibilità del piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Al concordato cd. "misto" deve essere applicata un'unica disciplina, corrispondente alla componente "prevalente" in termini economici e funzionali, soluzione, questa, preferibile anche alla luce delle recenti modifiche apportate dal d.l. 83/2015 all'art. 160 legge fall. in tema di percentuale di pagamento dei creditori chirografari da assicurare in caso di concordato liquidatorio, non apparendo infatti ragionevolmente sostenibile che la presenza di una componente liquidatoria, qualunque essa sia, anche irrisoria, faccia scattare l'obbligo del rispetto del citato requisito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Per "procedimenti introdotti successivamente all'entrata in vigore" del d.l. 83/2015, devono intendersi indifferentemente i procedimenti di concordato preventivo iniziati con ricorso di cui all'articolo 161, comma 1, contenente la domanda di concordato pieno e quelli ex articolo 161, comma 6, legge fall. contenenti la domanda "in bianco", così che le modifiche di cui si riferisce la disposizione transitoria non potranno trovare applicazione in relazione ai procedimenti di concordato con riserva introdotti anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legge o della legge di conversione e ciò anche nell'ipotesi in cui la proposta e il piano siano stati depositati successivamente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La disciplina delle "offerte concorrenti" di cui all'art. 163-bis legge fall., trova applicazione anche quando il debitore abbia stipulato, prima del deposito della domanda di concordato, un contratto che si ha comunque finalizzato al trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni e quindi quando il debitore abbia concluso prima del deposito del ricorso un contratto le cui obbligazioni non abbiano avuto ancora esecuzione, come nel caso del contratto preliminare.

Nell'ambito di applicazione della norma in esame non rientra soltanto il caso del contratto preliminare ma anche più in generale l'ipotesi di ogni contratto già concluso dal debitore in vista della formulazione del piano concordatario che abbia comunque lo scopo del trasferimento non immediato dell'azienda, di un ramo d'azienda o di specifici beni, tale dovendosi ritenere anche l'affitto d'azienda ove sia stata pattuita la cessione della stessa al termine dell'affitto o sia stato concesso il diritto di prelazione a favore dell'affittuario stesso, ipotesi questa del resto espressamente richiamata dal legislatore nell'ultimo comma, oppure un contratto di locazione di immobile di cui sia poi prevista la cessione al locatario con imputazione dei canoni nel frattempo corrisposti in conto prezzo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'art. 182 legge fall., nella formulazione successiva all'entrata in vigore del d.l. 83/2015, pur essendo di immediata applicazione anche ai procedimenti di concordato preventivo pendenti in quanto non ancora omologati alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, non è applicabile al concordato con continuità aziendale cd. indiretta e al concordato cd. misto con prevalenza della componente di continuità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La disposizione dell'articolo 2865 c.c., secondo la quale i canoni di locazione sono considerati frutti civili dell'immobile, non è applicabile al concordato preventivo, in quanto l'articolo 54 legge fall. non è richiamato dall'articolo 169 legge fall.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nei contratti di durata pendenti secondo la nozione di cui all'articolo 169-bis legge fall., i crediti maturati successivamente alla data di pubblicazione del ricorso di concordato preventivo anche con riserva sono prededucibili e vanno pagati integralmente, mentre quelli relativi a prestazioni anteriori soggiacciono al divieto di pagamento di cui all'articolo 168 legge fall. ed alla conseguente falcidia concordataria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 182-quinquies legge fall. al pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi ritenuti ed attestati come essenziali alla prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, occorre che i fornitori abbiano piena libertà di eseguire o meno la loro prestazione e non siano invece vincolati da un rapporto obbligatorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Carla Scribano


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