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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14062 - pubb. 27/01/2016.

Concordato preventivo: la prosecuzione in qualsiasi forma dell'attività aziendale comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 186-bis l.f.


Appello di Firenze, 31 Agosto 2015. Est. Eugenia Di Falco.

Concordato preventivo - Requisiti - Sottoscrizione approvazione della proposta ex articolo 152 l.f.

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Attestazione del professionista - Requisiti

Concordato con continuità aziendale - Prosecuzione dell'attività di impresa e assunzione del relativo rischio


Deve essere dichiarate inammissibile, perché carente del requisito previsto dall'articolo 161, comma 1, legge fall. la proposta di concordato che non risulti deliberata nelle forme di cui all'articolo 152 legge fall. (Nel caso di specie, la delibera non era stata prodotta nemmeno nel termine a tal fine fissato dal Tribunale). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La domanda di concordato che si basi anche solo in parte sulla continuazione dell'attività di impresa deve essere corredata dalla attestazione del professionista di cui all'articolo 186-bis, comma 2, lett. b) legge fall. che la prosecuzione dell'attività di impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Per concordato con continuità aziendale deve intendersi quel concordato strutturato su un piano aziendale che preveda, in qualsiasi prospettiva, la prosecuzione dell'attività di impresa e quindi la assunzione del relativo rischio. (Nel caso di specie, è stato ritenuto caratterizzato da continuità aziendale il piano concordatario che prevedeva il completamento di alcuni immobili e la loro successiva collocazione sul mercato). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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