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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14039 - pubb. 21/01/2016.

Impugnativa delle delibere del consiglio di amministrazione di approvazione di rendiconti di gestione di fondi comuni di investimento


Tribunale di Milano, 17 Aprile 2014. Est. Alessandra Dal Moro.

Impugnativa delle delibere del consiglio di amministrazione - Invalidità - Decadenza - Decorrenza - Dies a quo

Fondi comuni immobiliari di investimento - Sottovalutazione del patrimonio - Danno patrimoniale al quotista - Evento specifico che incida sulla consistenza reale del patrimonio - Necessità


In tema di impugnazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, l’art. 2388, comma IV, c.c., richiamando gli artt. 2377 e 2378 c.c. e non l’art. 2379 c.c., ha inteso uniformare il regime di invalidità delle delibere consiliari riconoscendo quale unica causa invalidante la non conformità alla legge o allo statuto e, altresì, introdurre un chiaro e netto limite temporale di novanta giorni, decorrenti dalla delibera, entro cui i soggetti legittimati possono farla valere, al fine di contemperare le esigenze di tutela degli azionisti con quelle di stabilità e certezza dell’attività gestoria. (Maria Giulia Musardo) (riproduzione riservata)

La sottovalutazione del patrimonio immobiliare del fondo non è causa di per sé di un danno in termini di diminuzione del patrimonio del quotista, in quanto il patrimonio immobiliare del fondo ha una consistenza immutata, a prescindere dalla sua eventuale errata valorizzazione; conseguentemente, in mancanza di un evento specifico che incida sulla consistenza reale (e non sulla valorizzazione contabile) del detto patrimonio, il quotista non può lamentare un danno patrimoniale né chiedere l'accertamento della responsabilità di chi l'avrebbe causato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Roberto Pozzi


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