Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14026 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 13 Marzo 2015. .


Fallimento - Procedimento - Incompatibilità del giudice che abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero affinché valuti se richiedere il fallimento - Esclusione



Non sussiste alcuna incompatibilità, in sede di decisione sul ricorso per fallimento, del magistrato che in precedenza abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero affinché valuti se instare per la dichiarazione di fallimento. La natura neutra e non decisoria di tale segnalazione ex art. 7, n. 2, legge fall. all'esito della mera delibazione di elementi sintomatici dell'insolvenza emersi nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, non è tale da condizionare la successiva imparzialità di giudizio ed esigere quindi il dovere di astensione a pena di violazione del principio di terzietà del giudice ex art. 111 Cost. (Cass., sez. unite, 18 aprile 2013, n. 9409); nè tanto meno si tratta di duplicazione di accertamento in due diversi gradi di giudizio (Cass, sez. unite, 15 giugno 2012, n. 9857). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)