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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13993 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 04 Dicembre 2015. .

Fallimento - Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci esercitata dal curatore - Prescrizione - Insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale - Bilancio di esercizio - Fatti sintomatici - Fattispecie


La prova dell'insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell'articolo 146 legge fall., se è vero che può desumersi anche dal bilancio di esercizio (Cass. n. 20476 del 2008), deve pur sempre avere ad oggetto "fatti sintomatici di assoluta evidenza" (indicati da Cass. n. 8516 del 2009 nella chiusura della sede sociale, nell'assenza di cespiti suscettibili di esecuzione forzata, ecc.), nell'ambito di una valutazione che è riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa. (Nella fattispecie, si è escluso che il dies a quo del termine prescrizionale potesse farsi decorrere da una data antecedente alla dichiarazione di fallimento, e cioè dalla pubblicazione di un determinato bilancio, dal momento che, a quell'epoca, l'incapienza patrimoniale non era oggettivamente percepibile da parte dei terzi, essendo stata verosimilmente occultata, come indirettamente risultava da una delibera che aveva disposto l'aumento del capitale sociale e il ripianamento delle perdite di esercizio). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)