Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13972 - pubb. 09/11/2015

Atto esecutivo della procedura concorsuale e impugnazione con ricorso straordinario per cassazione del decreto che decide il reclamo ex art. 26 l.f.

Cassazione civile, sez. I, 17 Maggio 2000, n. 6386. Est. Losavio.


Fallimento - Provvedimento del Tribunale in sede di reclamo ex art. 26 legge fall. avverso un atto esecutivo della procedura fallimentare - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 cost. - Sussistenza - Limiti



Contro il provvedimento del Tribunale che decide in sede di reclamo ex art. 26 legge fall. avverso un atto esecutivo della procedura concorsuale (nella specie, autorizzazione alla vendita in massa delle attività mobiliari di un'azienda) è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., per la stessa ragione per cui tale ricorso è ammesso nel processo esecutivo individuale contro la sentenza emessa in sede di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e dichiarata espressamente non impugnabile dall'art. 618 cod. proc. civ., giacché entrambi i provvedimenti risolvono un incidente (di tipo cognitorio) in ordine alla ritualità di un atto della procedura esecutiva; in tali ipotesi, tuttavia, il ricorso per Cassazione è consentito soltanto per violazione di legge, dovendosi perciò escludere l'ammissibilità di censure volte a sollecitare un sindacato sull'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato. (massima ufficiale)


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