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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13962 - pubb. 07/09/2015.

Vendite forzate, esclusione della garanzia per vizi e aliud pro alio


Cassazione civile, sez. I, 25 Febbraio 2005. Est. Di Palma.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili -Esclusione della garanzia per vizi della cosa - Ambito di applicazione - Ipotesi di "aliud pro alio" - Esclusione dal predetto ambito - Fattispecie

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobile - Decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario - Istanza dell'acquirente diretta ad ottenere la dichiarazione o l'annullamento del decreto - Decreto di rigetto del giudice delegato - Decisione del tribunale - Impugnazione "ex" art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento


L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa, prevista dall'art. 2922, cod. civ., in riferimento alla vendita forzata compiuta nell'ambito dei procedimenti esecutivi, applicabile anche alla vendita disposta in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, opera per le fattispecie previste dagli articoli da 1490 a 1497 cod. civ., cioè nel caso di vizi della cosa e di mancanza di qualità, ma non riguarda l'ipotesi di vendita di "aliud pro alio", configurabile quando il bene aggiudicato appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita, ovvero manchi delle qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che, preso in considerazione dalla succitata ordinanza, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato, per difetto di motivazione, il decreto del Tribunale che non aveva congruamente indicato le ragioni in virtù delle quali il vincolo idrogeologico gravante sull'immobile venduto, non menzionato negli atti della procedura, non comprometteva la naturale funzione economico-sociale del bene). (massima ufficiale)

Avverso il decreto del tribunale che decide sul reclamo nei confronti del provvedimento del giudice delegato, adottato in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, di rigetto dell'istanza dell'acquirente del bene diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità, ovvero l'annullamento o la revoca della vendita dell'immobile, in quanto gravato da un vincolo non indicato negli atti della procedura e tale da far prefigurare la vendita di 'aliud pro aliò, è proponibile da parte di quest'ultimo il ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge "ex" art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura decisoria incidente sul diritto di garanzia dell'acquirente. (massima ufficiale)

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