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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13954 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 17 Marzo 2015. .

Vendite forzate - Espropriazione forzata - Fallimento - Aliud pro alio - Tutela dell'acquirente


Alla vendita forzata, anche fallimentare, deve ritenersi applicabile la tutela dell'acquirente quando il bene aggiudicato appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita, ovvero manchi delle qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico sociale, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. (Nel caso di specie, la Corte ha respinto il ricorso perché l'acquirente era consapevole che l'immobile non era stato condonato, avendo ottenuto una concessione di un termine, più volte prorogato, per valutare la persistenza dell'interesse all'acquisto ed eventualmente rinunciare all'aggiudicazione). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)