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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13929 - pubb. 07/01/2016.

Ricorso per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e sospensione delle azioni esecutive individuali


Tribunale di Rimini, 15 Dicembre 2015. Est. Maria Egle Polchi.

Sovraindebitamento – Presentazione del ricorso di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – Istanza di sospensione delle azioni esecutive individuali ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera c), legge n. 3/2012 – Ammissibilità


A seguito di presentazione del ricorso di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con contestuale istanza di sospensione delle azioni esecutive individuali, il giudice, con la fissazione dell’udienza di omologazione, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. (Letterio Stracuzzi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Letterio Stracuzzi


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