ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13912 - pubb. 24/12/2015.

Natura coattiva delle vendite poste in essere dal curatore e criteri per la valutazione di legittimità del procedimento


Tribunale di Bergamo, 10 Settembre 2015. Pres., est. Vitiello.

Procedure concorsuali - Natura coattiva o meno delle vendite - Distinzione - Criterio - Trasferimento del bene a prescindere dal consenso del proprietario

Procedure concorsuali - Vendite coattive - Norme applicabili

Procedure concorsuali - Vendite poste in essere dal curatore a prescindere dal procedimento disciplinato dal codice di procedura civile - Preferenza per la procedura di vendita snella

Procedure concorsuali - Valutazione di legittimità della procedura di vendita attuata con forme diverse da quelle del codice di procedura civile - Valutazione svincolata dal rispetto delle prescrizioni codicistiche - Principi cardine - Pubblicità e natura competitiva del procedimento

Procedure concorsuali - Vendite del curatore attuate con criteri diversi da quelli previsti dal codice di procedura civile - Proroga del termine per il versamento del prezzo - Ammissibilità


Ciò che qualifica le vendite come coattive non è la riconducibilità del trasferimento ad un decreto del giudice dell'esecuzione o del giudice delegato al fallimento, bensì la circostanza che il trasferimento della proprietà del bene avvenga a prescindere dal consenso del soggetto titolare del diritto di proprietà. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La qualificazione della vendita come forzata (o coattiva) comporta esclusivamente l'applicazione ad essa della speciale disciplina prevista dagli articoli 2919 e seguenti c.c. e non la necessità di rispettare le norme di cui agli articoli 570 e seguenti c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'articolo 107 legge fall., ove autorizza il curatore a prescindere dalla procedura della vendita senza incanto, così come disciplinata dal codice di procedura civile, esprime la preferenza per una procedura di vendita maggiormente snella, la quale deve considerarsi la regola, rispetto all'opzione più formalistica che conduca alla necessaria applicazione dei principi codicistici che governano le vendite forzate. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La valutazione di legittimità della procedura di vendita attuata con forme negoziali alternative a quelle previste dal codice di procedura civile, consentita dalla previsione dell'articolo 107 legge fall., è svincolata dal rigido rispetto delle prescrizioni codicistiche ed è ancorata esclusivamente al rispetto dei due principi che governano la liquidazione dell'attivo fallimentare qualora le vendite siano eseguite dal curatore con forme negoziali: l'idoneità della pubblicità che deve precedere la vendita e la natura competitiva del procedimento utilizzato per l'individuazione del soggetto acquirente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il fatto che le vendite siano poste in essere dal curatore ai sensi dell'articolo 107 legge fall., al di fuori delle rigide prescrizioni procedimentali dettate dal codice di procedura civile, consente la concessione di una proroga del termine previsto per il versamento del prezzo tutte le volte che ciò risponda a valutazioni di opportunità effettuate nell'interesse della massa dei creditori o, nel caso la vendita riguardi un'azienda, dai lavoratori già assunti dalla società aggiudicataria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


Il testo integrale