Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13874 - pubb. 18/12/2015

Anche il credito per canoni di locazione maturati dopo l'inizio della procedura di concordato preventivo può essere compensato ai sensi dell'articolo 56 l.f.

Cassazione civile, sez. I, 25 Novembre 2015, n. 24046. Est. Nappi.


Concordato preventivo - Compensazione tra crediti sorti ante procedura - Presupposti - Fattispecie in tema di canoni locatizie



Poiché il titolo del credito per i canoni è costituito dal contratto di locazione, qualora questo sia anteriore alla data di apertura della procedura di concordato preventivo, il credito per i canoni maturati successivamente a tale data può essere compensato con l'eventuale credito vantato dall'impresa in concordato nei confronti del locatore purché anche quest'ultimo credito sia, come quello relativo ai canoni, anteriore alla procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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