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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13844 - pubb. 15/12/2015.

Continuità aziendale: destinazione dell'utile generato dalla prosecuzione dell'attività e rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione


Tribunale di Prato, 07 Ottobre 2015. Pres., est. Maria Novella Legnaioli.

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Destinazione dell'utile generato dalla prosecuzione dell'attività - Rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione - Criterio generale della migliore soddisfazione dei creditori

Concordato preventivo - Divieto di alterazione dell'ordine delle cause di prelazione - Principio di ordine pubblico - Esclusione - Deroghe - Transazione fiscale - Stralcio dei creditori privilegiati di cui all'articolo 160, comma 2, l.f. - Pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi ex articolo 182-quinquies, comma 4, l.f.


Nel concordato preventivo con continuità aziendale, una volta assicurato al creditore privilegiato il soddisfacimento che lo stesso può ottenere in sede fallimentare dalla liquidazione del bene su cui grava il privilegio, l'utile generato dalla prosecuzione dell'attività di impresa, il quale costituisce, quindi, un beneficio aggiuntivo, può essere liberamente distribuito tra i creditori chirografari anche qualora i creditori privilegiati non abbiano ottenuto l'integrale soddisfazione; non consentire tale possibilità argomentando con l'inammissibilità della proposta che preveda la violazione dell'ordine delle cause di prelazione, significherebbe, infatti, imporre ai creditori una soluzione per loro pregiudizievole, evidentemente contraria al principio della migliore soddisfazione che, nel concordato con continuità aziendale, deve considerarsi un criterio interpretativo di carattere generale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il divieto di alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione non è un principio di ordine pubblico, dal momento che il legislatore ne ha prevista la possibilità di deroga nell'istituto della transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter, comma 1, secondo periodo, legge fall.

A sostegno di tale assunto vi è anche la disposizione di cui all'articolo 160, comma 2, legge fall., la quale àncora la misura dello stralcio dei creditori privilegiati e il divieto di alterazione delle dell'ordine delle cause legittime di prelazione con riferimento a quanto ricavato dalla liquidazione fallimentare e non anche a tutte le alternative concretamente praticabili.

Il principio della migliore soddisfazione dei creditori può considerarsi un principio di carattere generale che nel concordato con continuità aziendale consente al debitore di pagare i crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi anche quando si tratti di crediti chirografari e vi siano crediti privilegiati che dovrebbero essere soddisfatti prima ed integralmente (182-quinquies, comma 4, legge fall.).

Detto principio appare, pertanto, di applicazione più ampia e tale da giustificare un'alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione non solo nell'ipotesi di prestazioni essenziali alla prosecuzione dell'attività, ma anche in tutti casi in cui il pagamento di un credito di rango inferiore comporti una soddisfazione migliore per gli altri creditori, cosicché il mandato pagamento si tradurrebbe per questi in un pregiudizio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano


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