Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13805 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Padova, 28 Ottobre 2015. .


Finanziamento dei soci ex art 2467 c.c. - Concordato preventivo - Forniture di merci da parte del socio - Scioglimento società - Postergazione - Sussistenza



La natura postergata di un credito deve affermarsi ex art. 2467 c.c. (anche) ogniqualvolta il credito sia sorto in favore del socio a fronte di prestazioni di beni o servizi in un periodo in cui la società versava in situazione di squilibrio finanziario, tanto che sarebbe stato ragionevole un conferimento, ovvero in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto.

Le forniture eseguite dal socio in prossimità dell'accertamento della perdita del capitale sociale della società beneficiaria assurgono a finanziamenti indiretti effettuati dai soci e, quindi, i relativi crediti sono da considerarsi postergati ex art. 2467 c.c.. (Filippo Lo Presti) (riproduzione riservata)