Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13798 - pubb. 09/12/2015

Tardiva ricezione dell'avviso ex art. 92 l.f. e termine per la presentazione della domanda supertardiva

Cassazione civile, sez. I, 24 Novembre 2015, n. 23975. Est. De Chiara.


Fallimento - Domande cd. supertardive - Ricezione tardiva dell'avviso di cui all'articolo 92 l.f. - Termine per la presentazione della domanda - Valutazione in concreto rimessa al giudice



In tema di domande di ammissione al passivo cd. supertardive, il creditore che riceva in ritardo l'avviso di cui all'articolo 92 legge fall. non dispone di un altro anno o di un periodo di tempo determinato per provvedere alla presentazione della domanda, ma esclusivamente del tempo necessario alla valutazione dell'opportunità di proporre l'istanza e, quindi, di presentarla, con la precisazione che non è possibile indicare in astratto quale sia il tempo occorrente a detta valutazione costituendo, questo, un apprezzamento che non può effettuarsi se non in concreto in base alle particolarità di ciascun caso, secondo un criterio di ragionevolezza la cui applicazione è rimessa al giudice. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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