Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13777 - pubb. 03/12/2015

Revocatoria ordinaria di cessione pro solvendo e compensazione con credito verso il fallito

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 21 Ottobre 2015. Est. D'Onofrio.


Fallimento – Azione revocatoria ex art. 66 l.f. – Caratteristiche – Sussistenza

Fallimento – Azione revocatoria ex art. 66 l.f. – Compensazione con credito verso il fallito – Insussistenza



La cessione “pro solvendo” al creditore costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione che come tale è assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria promuovibile dal curatore ex art. 66 l. fall. Il principio della non sottoponibilità all’azione revocatoria dell’adempimento di un debito scaduto, ex art. 2901 co. 3 c.c., infatti, trova applicazione solo con riguardo all’adempimento in senso tecnico e non con riguardo a negozi, come appunto la cessione di credito, riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto, per il quale l’estinzione dell’obbligazione è l’effetto finale di un’operazione, soggettivamente ed oggettivamente diversa da quella in virtù del quale il pagamento è dovuto (Cass. 2898/08). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Il credito verso il fallito non può essere compensato con il debito di restituzione a seguito di esperimento di azione revocatoria, atteso che quest'ultimo è un debito verso la massa e non verso il fallito e, pertanto, manca, perché possa operare la compensazione, il requisito della reciprocità delle obbligazioni, non correndo i rapporti di debito e credito tra i medesimi soggetti (Cass. 10140/98). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


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