Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13772 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 02 Ottobre 2015. .


Revocatoria fallimentare - Questione di costituzionalità dell'art. 2, secondo comma, d.l. 14 marzo 2005 rispetto all'art. 77 Cost. - Immediata applicazione della nuova disciplina alle revocatorie non ancora definite con sentenza irrevocabile - Manifesta infondatezza



È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2, secondo comma, d.l. 14 marzo 2005 rispetto all'art. 77 Cost., nella parte in cui non si prevede l'immediata applicazione della nuova disciplina delle revocatorie alle cause non ancora definite con sentenza irrevocabile, sebbene introdotta con decreto legge. Il ricorso alla decretazione d'urgenza rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore, senza che ciò determini la necessaria retroattività della disciplina introdotta o la deroga ai principi ordinari della successione delle leggi nel tempo. Costituisce, pertanto, facoltà del legislatore quella di introdurre nuove normative con legge o atto avente forza di legge, e di fissare il dies a quo, fermo restando il limite della irretroattività della legge penale. A questo si aggiunge che il presupposto di necessità ed urgenza inerente la riforma delle revocatorie fallimentari del 2005 ha trovato fondamento nel proposito di assicurare migliori condizioni concorrenziali alle imprese, attraverso una tutela rafforzata delle posizioni giuridiche dei creditori/finanziatori ed inerente alle aspettative di recupero o restituzione delle risorse erogate alle imprese insolventi (Cass, sez. 1, 5 marzo 2008, n. 5962). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)