Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13759 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 17 Febbraio 2015. .


Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria - Preclusione di cui all'articolo 345 c.p.c. - Esclusione - Riesame a cognizione piena - Formulazione di eccezioni nuove - Ammissibilità



Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., in materia di jus novorum, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del thema disputandum e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato, dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa appunto la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d'appello (cfr., ex plurimis, le sentenza nn. 8929 del 2012, 11026 del 2013, 6306, 6835 e 12706 del 2014). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato