Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13748 - pubb. 01/12/2015

Nel giudizio di risoluzione del concordato liquidatorio di cui all'articolo 215 l.f., è necessaria l'assistenza di un difensore ex articolo 82 c.p.c.

Cassazione civile, sez. I, 02 Ottobre 2015, n. 19723. Est. Mercolino.


Liquidazione coatta amministrativa - Risoluzione del concordato - Procedimento - Natura contenziosa - Difesa tecnica - Necessità



Nella liquidazione coatta amministrativa, la risoluzione del concordato è pronunciata dal tribunale con sentenza in camera di consiglio, emessa su ricorso del curatore o di uno o più creditori. A differenza di quanto previsto per il concordato fallimentare dall'articolo 137, comma 1, il giudizio, pur svolgendosi secondo la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, non può essere promosso dal tribunale anche d'ufficio o su semplice rapporto del curatore e del comitato dei creditori, ma deve essere necessariamente instaurato con un atto avente i requisiti prescritti dall'articolo 125 c.p.c. e soggetto all'osservanza dell'articolo 82, comma 3, c.p.c. che, nei giudizi davanti al tribunale, impone alle parti l'obbligo di stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente. In tal senso depone innanzitutto la considerazione secondo cui il procedimento in esame, pur svolgendosi nelle forme previste dagli articoli 737 e seguenti c.p.c., non costituisce espressione di giurisdizione volontaria, ma, avendo ad oggetto una controversia su diritti soggettivi, riveste carattere contenzioso e conduce, in caso di accoglimento della domanda, ad un provvedimento decisorio suscettibile di acquistare, in difetto di opposizione, autorità di giudicato, con la conseguenza che, analogamente a quanto accade per tutti gli altri procedimenti destinati a concludersi con un provvedimento incidente su diritti soggettivi o status ed idoneo ad acquistare efficacia definitiva, si svalgono gli stessi con rito ordinario o camerale, trova applicazione il principio inderogabile della necessità della difesa tecnica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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