ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13738 - pubb. 27/11/2015.

Concordato preventivo ed infalcidiabilità del credito IVA


Appello di Ancona, 01 Giugno 2015. Est. Annalisa Gianfelice.

Concordato preventivo – Falcidia IVA – Transazione fiscale – Risorse dell'Unione Europea – Fattibilità giuridica


Il diritto dell’imprenditore ad ottenere un concordato preventivo, volto ad evitare il fallimento, deve ragionevolmente contemperarsi con l’obbligo di riscossione dello Stato membro. In detto giudizio di comparazione degli opposti interessi, le esigenze economiche e finanziarie dell'Unione Europea vanno ritenute senz’altro prevalenti rispetto all’interesse del ceto creditorio di vedere ammesso un concordato con apporto di nuove finanze, anche proveniente da terzi, o all’interesse dell’imprenditore  di evitare la declaratoria di fallimento.

Sulle predette esigenze può prevalere solo un diritto fondamentale dell’individuo, e tale non è il diritto di cui agli artt. 160 e ss. L. Fall., poiché in capo all'imprenditore non è possibile configurare un diritto di evitare il fallimento come esplicazione della libertà d’impresa. Né, riguardo ai creditori, le ragioni di stretta convenienza economica, come il pagamento inferiore ma certo in caso di concordato con apporto di finanza terza, a fronte di un pagamento incerto in caso di fallimento, possono prevalere sulle predette ragioni comunitarie. (Edoardo Postacchini) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Edoardo Postacchini


Il testo integrale