Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13730 - pubb. 25/11/2015

La società cessata e cancellata dal registro delle imprese perde il diritto di accedere al concordato preventivo anche ove venga presentata un'istanza di fallimento entro l'anno dalla cancellazione

Cassazione civile, sez. VI, 20 Ottobre 2015, n. 21286. Est. Magda Cristiano.


Concordato preventivo - Accesso alla procedura da parte di società che abbia cessato l'attività ed abbia chiesto la cancellazione dal registro delle imprese - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza



Alla società che ha cessato la propria attività e che si sia cancellata dal registro delle imprese è precluso l'accesso alla procedura di concordato preventivo per effetto del venir meno dell'impresa il cui risanamento costituisce lo scopo del concordato.

La scelta di cessare l'attività e di procedere alla cancellazione dal registro delle imprese ai sensi del primo comma dell'articolo 2495 c.c. comporta la consapevole rinuncia al diritto di richiedere l'ammissione al concordato preventivo, diritto che si estingue con l'estinzione dell'ente che ne è titolare e che non è trasferibile ai soci, i quali sono successori a titolo particolare della società unicamente nei rapporti obbligatori attivi e passivi che sopravvivono all'estinzione.

Il socio di società che abbia cessato l'attività ed abbia chiesto ed ottenuto la cancellazione dal registro delle imprese non può pretendere che torni ad esistenza il diritto di presentare domanda di concordato preventivo per il solo fatto che nei confronti della società estinta sia stata presentata istanza di fallimento entro l'anno dalla cancellazione, atteso che la domanda di ammissione al concordato non è uno dei mezzi attraverso i quali si esplica il diritto di difesa del fallito in sede di istruttoria prefallimentare e non può, pertanto, essere intesa quale strumento dilatorio posto a disposizione dell'impresa insolvente per ritardare la dichiarazione di fallimento.

Non è possibile ravvisare alcuna disparità di trattamento e si rivela, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, nel fatto che, ai sensi dell'articolo 10 legge fall., l'impresa cancellata, pur non potendo richiedere l'ammissione al concordato, possa essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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