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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13728 - pubb. 25/11/2015.

Il silenzio della debitrice concordataria in merito alla intervenuta escussione di garanzie fideiussorie prestate in favore di terzi integra fatto rilevante ex art. 173 l. fall. e comporta la revoca dell’ammissione al concordato


Appello di Bologna, 13 Ottobre 2015. Est. Lucia Ferrigno.

Concordato Preventivo – Atti in frode – Omissione di informativa circa l’avvenuta escussione di fideiussione prestate dalla debitrice in favore di terzi – Carattere decettivo dell’omissione – Rilevanza ex art. 173 l. fall. – Sussistenza – Indicazione nel piano del mero rilascio delle fideiussioni – Insufficienza


Costituisce atto in frode rilevante ex art. 173 l. fall. ai fini della revoca dell’ammissione alla procedura il fatto che la società debitrice abbia omesso di informare i creditori che in data precedente al deposito della proposta di concordato le fideiussioni prestate a favore degli Istituti Bancari a garanzia di obbligazioni di soggetti terzi, correttamente esposte, erano state già escusse per rilevanti importi.

Ciò che si imputa alla debitrice è infatti la mancata informazione del ceto creditorio di un dato sicuramente rilevante in sede di valutazione della proposta, essendo influente ai fini dell’esercizio del diritto di voto, conoscere le pretese creditorie già avanzate dalle banche a fronte di fideiussioni meramente indicate nel piano. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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