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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13701 - pubb. 18/11/2015.

Concordato con scissione post omologa e concorso tra la disciplina concorsuale e quella societaria


Tribunale di Ravenna, 29 Ottobre 2015. Est. Farolfi.

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Scissione parziale post omologa - Ammissibilità - Oggetto della verifica del tribunale - Migliore soddisfazione dei creditori - Deroga all'articolo 2740 c.c. - Concorso della disciplina concorsuale e di quella societaria - Inammissibilità - Accoglimento della domanda subordinata di prosecuzione diretta dell'attività da parte dell'imprenditore


In linea di principio non vi è incompatibilità fra procedura concorsuale concordataria e operazione straordinaria di scissione societaria parziale da attuarsi successivamente alla omologazione.

Un tale piano, che preveda la prosecuzione dell’attività direttamente da parte dell'imprenditore sino alla omologazione e, successivamente, al verificarsi della ipotizzata scissione parziale, in capo alla società scissa, rientra, infatti, nell’ambito di applicazione dell’art. 186 bis l.f.

In tale ipotesi, spetta al tribunale verificare, in concreto, se il piano e la connessa attestazione dimostrino quella funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori che costituisce ragione giustificativa della scelta concordataria con continuità aziendale.

L’operazione di scissione parziale proporzionale inserita nel piano di concordato preventivo rappresenta una evidente deroga all’art. 2740 c.c. che non comporta semplicemente la prevalenza della disciplina concorsuale su quella societaria, ma un concorso integrativo fra le due discipline, con particolare riferimento alla responsabilità solidale sussidiaria proporzionale di cui all’art. 2506-quater c.c. ed a quella delle opposizioni dei creditori di cui all’art. 2503 c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), non potendosi ritenere assorbite dalla diversa – quanto a finalità e presupposti - opposizione endoconcorsuale di cui all’art. 180 l.f.

La dichiarazione di inammissibilità della proposta concordataria formulata in via principale e fondata su di una continuità mediante scissione societaria post omologa (mirante di fatto alla creazione di una società beneficiaria “di liquidazione” separata dalla società scissa destinata a proseguire il core business aziendale) non impedisce l’ammissione alla procedura concordataria avanzata in via subordinata e fondata sulla prosecuzione diretta della medesima attività da parte della debitrice, purchè di essa sia comunque prodotto il relativo business plan e sia fornita autonoma asseverazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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