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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13637 - pubb. 09/11/2015.

Concordato preventivo: applicazione delle nuove disposizioni di cui al d.l. 83/2015: disciplina transitoria, natura ed effetti della percentuale minima di soddisfazione dei crediti chirografari, concordato misto e sindacato del tribunale


Tribunale di Pistoia, 29 Ottobre 2015. Pres., est. D'Amora.

Concordato con riserva - Idoneità della domanda ex articolo 161, comma 6, legge fall. ad introdurre il procedimento concordatario - Esclusione - Idoneità del ricorso prenotativo a comportare l'applicazione della disciplina anteriore alla legge di conversione 6 agosto 2015 n. 132 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 - Esclusione

Concordato preventivo - Regola del pagamento del 20% dell'ammontare dei crediti chirografari - Natura di norma generale applicabile ad ogni tipo di concordato - Concordato con continuità aziendale - Eccezione

Concordato preventivo - Pagamento del 20% dell'ammontare dei crediti chirografari - Interpretazione del termine pagamento - Soddisfazione - Equivalenza

Concordato preventivo - Pagamento del 20% dell'ammontare dei crediti chirografari - Divieto di non alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione - Incidenza della regola sul trattamento dei creditori privilegiati soddisfatti non integralmente

Concordato preventivo - Pagamento del 20% dell'ammontare dei crediti chirografari - Applicazione al trattamento della singola classe - Esclusione - Rilevanza dell'ammontare dei crediti chirografari e non del singolo credito

Concordato preventivo - Soglia minima del 20% dell'ammontare dei crediti chirografari - Eccezione per il concordato con continuità aziendale - Realizzazione della causa in concreto del concordato - Percentuale minima del 5%

Concordato misto liquidatorio e con continuità aziendale - Disciplina applicabile - Soglia minima del 20% ai creditori chirografari - Criterio della prevalenza

Concordato preventivo - Indicazione dell'utilità che il debitore si obbliga ad assicurare a ciascun creditore - Promessa di una determinata percentuale del credito - Esclusione - Utilità ceduta i creditori - Misura della soddisfazione ottenibile - Distinzione

Concordato preventivo - Soglia del 20% ai creditori chirografari - Indicazione dell'utilità assicurata a ciascun creditore - Interpretazione del termine "assicurare" - Obbligo di garanzia - Esclusione - Mera previsione probabilistica - Esclusione - Proposta che appaia fondata del pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari

Concordato con continuità aziendale - Formulazione della proposta - "Assicurazione" della percentuale di soddisfazione

Concordato preventivo - Modifiche introdotte dalla l. 6 agosto 2015 n. 132 di conversione del d.l. 27 giugno 2015 n. 83 - Verifica del presupposto della assicurazione della percentuale minima offerta ai creditori - Giudizio di merito del tribunale sul requisito della assicurazione della percentuale offerta - Ammissibilità - Valutazione riservata ai creditori della concreta prospettiva realizzatoria


Con la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, legge fall. (cd. "concordato con riserva", "preconcordato", "prenotativo" o "in bianco") il debitore non introduce un procedimento concordatario, ma si riserva soltanto la possibilità di farlo in alternativa al deposito della domanda di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis legge fall., il che consente di affermare che la causa di questo tipo di domanda si risolve nella richiesta di un termine di riflessione protetto dalle iniziative dei creditori, causa, questa, diversa da quella che caratterizza il procedimento di concordato preventivo, il quale si apre con il completamento della fase prodromica e che provoca la decisione del tribunale ai sensi degli articoli 162 o 163 legge fall. (Il Tribunale, ha ritenuto che il deposito della domanda di cui all'articolo 161, comma 6, legge fall. non fosse idoneo a "prenotare" la "norma regolatrice" del procedimento e che, conseguentemente, al caso di specie, dovesse farsi applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 83/2015, già in vigore al momento del deposito della documentazione e del piano concordatari). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La nuova disposizione introdotta al quarto comma dell'articolo 160 legge fall., la quale prevede che la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, ha natura di norma generale applicabile ad ogni tipo di concordato, fatta eccezione di quello con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis legge fall.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il termine "pagamento" contenuto nel nuovo quarto comma dell'articolo 160 legge fall., comma aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2015 n. 132 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, deve essere inteso nel senso più generale di "soddisfazione". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La nuova disposizione, introdotta al quarto comma dell'articolo 160 legge fall. dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 che ha convertito il decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, secondo la quale la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, è destinata ad incidere anche sul trattamento dei creditori privilegiati per i quali sia prevista una soddisfazione non integrale, in quanto una soddisfazione di detti creditori in misura complessivamente inferiore alla soglia minima del venti per cento avrebbe l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La nuova regola introdotta al quarto comma dell'articolo 160 legge fall. dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, che ha convertito il decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, secondo la quale la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, non si espande, nel concordato con classi, fino a condizionare il trattamento della singola classe tanto da imporre che per ciascuna classe la proposta debba necessariamente prevedere un pagamento non inferiore a detta soglia; depone a favore di questa interpretazione non solo il principio di ragionevolezza, per il quale è ragionevole prevedere un trattamento minimo per una classe composta ad esempio da creditori muniti di garanzie esterne, ma anche la lettera stessa della norma che si riferisce espressamente allo "ammontare" dei crediti chirografari e non già al singolo credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'eccezione alla regola generale contenuta nel nuovo quarto comma dell'articolo 160 legge fall., aggiunto dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, che ha convertito il decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, secondo la quale la soglia minima del venti per cento di soddisfazione dell'ammontare dei crediti chirografari non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis legge fall., non consente comunque di proporre ai creditori una percentuale irrisoria; pertanto, affinché possa dirsi realizzata la causa in concreto del concordato, la percentuale prevista per la soddisfazione dei creditori chirografari non potrà essere inferiore al cinque per cento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ipotesi di concordato cd. misto, liquidatorio e con continuità aziendale, onde evitare il ricorso abusivo alla continuità aziendale al solo scopo di aggirare la regola della soglia minima di pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, dovrà farsi applicazione del criterio della prevalenza, per cui si dovrà ritenere applicabile la regola di cui al quarto comma, primo periodo dell'art. 160 legge fall. ogni qual volta il ricavato dalla liquidazione dei beni estranei al segmento della continuità rappresenti la quota principale dell'attivo concordatario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La nuova previsione di cui all'articolo 161, comma 2, lett. e) legge fall., secondo la quale il debitore che propone il concordato deve indicare le utilità che si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, deve essere interpretata nel senso per cui l'oggetto dell'obbligazione non si risolve, salvo espressa indicazione in tal senso, in una individuata percentuale del credito, bensì nell'utilità assicurata ai creditori che in un concordato con cessione dei beni sarà costituita dai beni messi a disposizione, posto che una cosa è l'utilità ceduta, altra cosa è la misura della soddisfazione da essa ottenibile, rispetto alla quale, in assenza di espressa obbligazione in tal senso, non vi è impegno da parte del debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le modifiche apportate dal decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, agli articoli della legge fallimentare 160, comma 4, (che prevede la soglia minima del venti per cento di pagamento dell'ammontare dei crediti chirografari) e 161, comma 2, lett. e), (secondo la quale il debitore che propone il concordato deve indicare le utilità che si obbliga ad assicurare a ciascun creditore), comportano che la soglia minima di accesso a qualsivoglia tipologia di concordato, con esclusione di quelli nei quali sia prevalente la continuità aziendale, non stia più nella previsione di un pagamento o soddisfazione di almeno il venti per cento dei crediti chirografari o di quelli privilegiati falcidiati, ma consista nella assicurazione di un tale livello di soddisfazione, con la precisazione che il termine "assicurare", pur non potendo essere inteso nel senso di "garantire", seppur relativo a valutazioni prognostiche, non si identifica con una mera previsione probabilistica; la disposizione contenuta nel quarto comma del citato articolo 161 deve, pertanto, essere letta nel senso che in ogni caso il debitore deve proporre "fondatamente" il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Anche nel concordato con continuità aziendale, così come nel concordato in generale, la proposta, seppure non vincolata dalla soglia legale di accesso di cui all'articolo 160, comma 4, legge fall., deve essere formulata in termini di "assicurazione" della percentuale di soddisfazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La necessità, conseguente alle modifiche introdotte dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, di una formulazione della proposta concordataria in termini di "assicurazione" della percentuale offerta ai creditori e, quindi, in termini più certi rispetto a quelli di mera previsione che hanno caratterizzato la disciplina previgente, consente al tribunale di esprimere un giudizio di merito in ordine alla rispondenza della assicurazione data dal debitore alla concreta prospettiva realizzatoria, valutazione, quest'ultima, che attiene alla fattibilità economica della proposta e che dovrà essere attestata dal professionista ai sensi dell'articolo 161, comma 3, legge fall. e la cui valutazione finale compete ai creditori, anche nell'ipotesi in cui, nel corso della procedura, il commissario giudiziale offra ricostruzioni alternative e diverse. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano

Il testo integrale

 

Sul regime transitorio della novella concorsuale rispetto ai  preconcordati   “pendenti” ex art. 23 d.l. 83/15  nota a Tribunale di Pistoia 29 ottobre 2015, di Antonio Pezzano

 

L’omnia pronuncia sull’Altra riforma del diritto concorsuale del sempre attento Tribunale di Pistoia (il pensiero corre veloce alla monumentale decisione 9 luglio 2013 sul “microprocedimento”  ex art. 169-bis legge fall.) ci pare presenti,fra tante luci, un’ iniziale zona d’ombra

Evidentemente ci riferiamo alla statuizione preliminare del giudice toscano che ha escluso l’assoggettamento del concordato in esame alla vecchia disciplina, nonostante domanda e ricorso ex art. 161,comma 6,legge fall. fossero state depositate anteriormente all’entrata in vigore della nuova normativa.

In sintesi, secondo il Tribunale di Pistoia con il c.d. pre-concordato il debitore non introduce un procedimento concordatario, ma si riserva soltanto la possibilità di farlo in alternativa al deposito della domanda di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis legge fall.

Invero, alla luce del chiaro precetto dell'art. 23, comma 1, d.l. 83/15, che parla di "procedimento di concordato preventivo introdotto", ci sembra evidente che sia da considerare tale  anche quello già proposto con domanda di concordato con riserva (come nella specie).

Infatti l'art. 161, comma 6,legge fall. limita solo a stabilire una delle due modalità con cui si da vita ad un procedimento di concordato preventivo, che appunto, anche nel caso di introduzione a mezzo di pre-concordato, mantiene sempre la stessa domanda ed il medesimo ricorso di cui all’art. 161 co. 1 legge fall. e quindi come procedimento (processuale) pende già, tanto da conservare anche lo stesso numero di ruolo.

Non a caso dalla presentazione (art. 169 legge fall.) come dalla  pubblicazione al registro delle imprese (art. 168 legge fall.) della domanda di concordato (anche) con riserva si verifica tutta quella serie di effetti riguardanti, senza soluzione di continuità, la (unica) procedura di concordato preventivo sin dal suo inizio (compresi, tra gli altri, gli effetti penali ex art. 236 legge fall.. ed oggi anche quelli ex art. 163-bis,ultimo comma,legge fall. ed ex art. 182, comma 5, legge fall. ,norma, quest’ultima, che  chiarisce espressamente come sia sufficiente il deposito della domanda di concordato per conseguire alcuni effetti propri della concorsualità, quali la cancellazione dei vincoli afflittivi e l’esclusione dalla solidarietà passiva).

Non solo: già dalla domanda di pre-concordato può esser nominato il Commissario ed aperto procedimento ex art.173 legge fall.

Ed ancora: il mancato rispetto del termine di cui all’art.161,comma 6,legge fall. ovvero degli obblighi informativi provoca l’inammissibilita’ ex art. 161,comma 3, legge fall., che senz’altro è fenomeno proprio della procedura di concordato già introdotta o pendente che dir si voglia .

Né colpisce nel segno la considerazione del Tribunale di Pistoia secondo cui ““ove il legislatore avesse voluto ancorare il discrimine temporale al deposito della domanda di preconcordato avrebbe chiaramente utilizzato la diversa espressione: “domande di concordato depositate successivamente o anteriormente…” ovvero avrebbe fatto ricorso alla locuzione “procedimenti pendenti””

Difatti, la relazione legislativa all’art. 23 d.l. 83/15 parla di “procedimenti pendenti”[1], assimilando quindi il concetto di “introduzione” al concetto di “pendenza”. E ricordiamo a noi che la vacatio in ius nei procedimenti con ricorso si determina già con il deposito del ricorso introduttivo.

In ogni caso decisamente confortanti sul punto sono gli insegnamenti del Supremo Collegio a Sezioni Unite che proprio recentemente[2] ha avuto modo di chiarire che nella stessa crisi d’impresa vi è dicotomia solo tra fasi fallimentare e concordataria, atteso che il procedimento di concordato preventivo resta comunque unico (e già pendente), ove anche introdotto ex art. 161, comma 6,legge fall.

Tanto che in sede di redazione dei principi di diritto il S.C. ha stabilito:

- rispetto a quello sub 1, che : in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, il fallimento dell’imprenditore … può essere dichiarato … quando la domanda di concordato”.

- rispetto al principio sub 4, che : “la domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riservapresentata dal debitore non per regolare la crisi d’impresa …”.

 Fidiamo quindi che la decisione sul punto del Tribunale di Pistoia resti un unicum,  anche per non togliere alla statuizione de qua quella luce che senz’altro merita per molte altre pregevoli considerazioni fonti di interessanti spunti per un dibattito sulla novella appena agli albori. [3]

                                                                                                                   



[1] Per immediato memo ecco il primo paragrafo della relazione legis rispetto all’articolo 23: “L’articolo reca le norme transitorie.Sono state individuate quelle che possono applicarsi anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto e quelle, invece, che per la loro natura non possono che applicarsi ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.

[2] Evidentemente ci riferiamo alle note Cass.  Sez. Un. CIv. nn. 9935 e 9936 del 15 maggio 2015.

[3] Tra i primi commenti editi ,si vedano AMBROSINI,  La disciplina della domanda di concordato preventivo nella “miniriforma” del 2015, in www.ilcaso.it; BECUCCI-BOGONI-BOMBARDELLI-BOTTAI-PESCIAROLI-PEZZANO-RATTI-SPADARO, La nuova riforma del diritto concorsuale – Commento operativo sul d.l. 83/2015 conv. in l. 132/2015, 2015, Torino; BOZZA, Brevi considerazioni su alcune norme dell’ultima riforma, in www.fallimentiesocieta.it; FABIANI, L’ipertrofica legislazione concorsuale fra nostalgie e incerte contaminazioni ideologiche, in www.ilcaso.it; GUIDOTTI, Misure urgenti in materia fallimentare (d.l. 27 giugno 2015, n. 83): le modifiche alla disciplina del fallimento e le disposizioni dettate in tema di proposte concorrenti, ivi; LAMANNA, La miniriforma (anche) del diritto concorsuale secondo il decreto “contendibilità e soluzioni finanziarie” n. 83/2015: un primo commento, in www.ilfallimentarista.it; RANALLI, Gli accordi di ristrutturazione con intermediari .Alcune considerazioni critiche, in  www.ilfallimentarista.it; VAROTTI, Appunti veloci sulla riforma 2015 della legge fallimentare, in www.ilcaso.it; ZANICHELLI, Il ritorno della ragione o la ragione di un ritorno, in www.ilcaso.it.