Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13606 - pubb. 04/11/2015

Previdenza complementare, fallimento del datore di lavoro e diritto del lavoratore di insinuarsi al passivo per le quote di TFR non versate al fondo

Tribunale Napoli Nord, 15 Luglio 2015. Est. Rabuano.


Fallimento - Accertamento del passivo - Versamento del TFR al fondo di previdenza complementare - Conferimento di somme da parte del lavoratore - Fallimento del datore di lavoro - Scioglimento del rapporto di delegazione - Legittimazione del lavoratore a richiedere al datore di lavoro le quote non versate al fondo - Sussistenza



Al fine di individuare il soggetto legittimato a presentare domanda di ammissione allo stato passivo delle somme dirette al fondo di previdenza complementare si deve verificare il tipo di contratto di finanziamento con il quale il lavoratore ha inteso conferire le quote di TFR al fondo stesso.

L’art. 8 del D.Lgs. 252/2005, al comma 2, nel prevedere le forme di finanziamento del fondo di previdenza complementare, utilizza l’espressione “conferimento” di somme da parte del lavoratore, per cui la dizione atecnica di conferimento e la mancata previsione dello strumento tecnico-giuridico tramite il quale deve essere eseguito il finanziamento, inducono a ritenere che il legislatore abbia riservato alla volontà del lavoratore e del fondo di previdenza stabilire se utilizzare, quale strumento tecnico-giuridico per il finanziamento, la delegazione di pagamento, con incarico conferito dal lavoratore al proprio datore di lavoro di versare le quote di TFR al fondo ovvero prevedere la cessione del credito futuro alle quote di TFR direttamente al fondo.

La sentenza con la quale è stato dichiarato il fallimento del datore di lavoro determina, ai sensi dell’art. 78, comma 2, legge fall., lo scioglimento del contratto di delegazione per fallimento del mandatario, con la conseguenza che l’opponente consegue il diritto alla restituzione delle quote di TFR trattenute dal datore di lavoro non versate al fondo di previdenza complementare.

Nel caso di specie, il contratto di finanziamento utilizzato dal lavoratore era una delegazione di pagamento con la quale il lavoratore ha delegato il datore di lavoro a prelevare dalla retribuzione e dalla quota annuale del TFR i contributi previsti dagli accordi contrattuali e a provvedere al versamento secondo i termini che saranno stabiliti dal fondo previdenziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Silvio Caputo


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