Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13603 - pubb. 04/11/2015

Il decreto reiettivo del reclamo che, a sua volta, ha respinto l'istanza di fallimento non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.

Cassazione civile, sez. I, 09 Ottobre 2015, n. 20297. Est. Nappi.


Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Rigetto della domanda di fallimento - Decreto di rigetto del reclamo avverso il provvedimento che ha respinto l'istanza - Ricorso per cassazione - Esclusione



Il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento che, a sua volta, ha respinto l'istanza di fallimento, non è ricorribile per cassazione ex articolo 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo e privo di natura decisoria su diritti soggettivi, in quanto il creditore non è portatore del diritto al fallimento del proprio debitore (Cass., sez. I, 2 aprile 2015, n. 6683, m. 634749, Cass., sez. I, 10 novembre 2011, n. 23478, m. 620432, Cass., sez. un., 7 dicembre 2006, n. 26181, m. 593412). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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