Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13591 - pubb. 02/11/2015

Il decreto di chiusura del fallimento diventa definitivo per effetto del decorso del termine per l'impugnazione

Cassazione civile, sez. I, 09 Ottobre 2015, n. 20292. Est. Loredana Nazzicone.


Fallimento - Chiusura - Definitività del provvedimento - Decorso del termine per il reclamo di cui all'articolo 26 legge fall.



Nella disciplina anteriore così come quella successiva alle cd. novelle fallimentari, una decisione va considerata "definitiva" se sia insuscettibile di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice o da altro giudice chiamato a provvedere in grado successivo: pertanto, nelle procedure fallimentari giunte a compimento, tale situazione si verifica dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello (Cass. 12 luglio 2011, n. 15251, in relazione a fattispecie ratione temporis disciplinata dalla legge fallimentare nel testo anteriore alle modifiche apportate dai d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 e 12 settembre 2007 n. 169), e, quindi, nell'ipotesi in cui la decisione che conclude il processo presupposto sia stata depositata ma non notificata, la sua definitività si identifica, nella procedura fallimentare, con il decorso del termine di cui all'art. 26 legge fall. (Cass. 21 gennaio 2015, n. 1091, quanto a fattispecie ratione temporis disciplinate dalle modifiche apportate dai d.lgs. predetti; Cass. 2 settembre 2014, n. 18538). Qualora, pertanto, il reclamo sia stato proposto, la definitività della chiusura del fallimento va individuata nel momento in cui il decreto reso dalla corte d'appello divenga definitivo, per mancata impugnazione per cassazione o per rigetto del ricorso per cassazione. Non si tratta di efficacia retroattiva dell'art. 119 1.f., ma di applicazione dei principi generali sugli effetti delle impugnazioni e della definitività dei provvedimenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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