Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13573 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 05 Ottobre 2015. .


Dichiarazione di fallimento - Istanza del pubblico ministero - Notizia dell'insolvenza appresa nel corso di indagini - Ampliamento della legittimazione del pubblico ministero



Il pubblico ministero è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore anche se la notizia della decozione si sia stata da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dall'imprenditore medesimo. Invero, la volontà legislativa che emerge dalla lettura delle ipotesi alternative previste dall'articolo 7, comma 1, n. 1 legge fall, una volta venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento d'ufficio, e chiaramente nel senso di ampliare la legittimazione del pubblico ministero alla presentazione della richiesta per dichiarazione di fallimento a tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la notizia decoctionis; e tale soluzione interpretativa trova confronto sia nella previsione dell'articolo 7, comma 1, n. 2, legge fall., che si riferisce al procedimento civile senza limitazioni di sorta, sia nella relazione dello schema di decreto legislativo di riforma delle procedure concorsuali, che fa riferimento a qualsiasi notizia decozione emersa nel corso di un procedimento penale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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