Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13571 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 05 Ottobre 2015. .


Dichiarazione di fallimento - Competenza territoriale - Tribunale del luogo ove si trova la sede effettiva - Presunzione di coincidenza con la sede legale - Valutazione al momento del deposito del ricorso e irrilevanza di ogni successivo trasferimento



Ai sensi dell'art. 9 legge fall, la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, che si presume fino a prova contraria coincidente con la sede legale, e la cui individuazione deve aver luogo con riguardo al momento del deposito in cancelleria del relativo ricorso, restando irrilevante, per il principio della perpetuatio jurisdictionis, ogni successivo trasferimento; qualora si tratti di società, è pertanto competente, fino a prova contraria, il tribunale del luogo in cui è posta la sede risultante dal registro delle imprese, dovendosi ritenere inefficace la delibera di trasferimento della sede sociale eventualmente adottata dall'assemblea in epoca anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, qualora, la predetta data, non sia stata ancora iscritta nel registro delle imprese. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)