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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13560 - pubb. 26/10/2015.

Opposizione allo stato passivo, normativa applicabile e conseguenze della mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato


Cassazione civile, sez. I, 05 Ottobre 2015, n. 19802. Est. Didone.

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Applicazione delle norme del processo ordinario - Limiti - Mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione


Il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dall'art. 99 legge fall. E non dall'articolo 183 c.p.c., che peraltro riguarda il giudizio di primo grado e non un giudizio di impugnazione quale quello disciplinato dalla disposizione innanzi citata.

In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, nel regime previsto dal decreto legislativo n. 169 del 2007, la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, non trovando applicazione in materia la disciplina di cui all'articolo 339 e seguenti c.p.c., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come appello, pur avendo natura impugnatoria. Inoltre, l'articolo 99 legge fall., che indica il contenuto del ricorso, non fa riferimento alla predetta allegazione e l'unico richiamo sul punto concerne i documenti che la parte può discrezionalmente sottoporre al giudice. Non di meno è comunque applicabile il precetto enunciato nell'articolo 347 c.p.c. che, ponendo l'onere per l'appellante di inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ha come scopo solo la possibilità dell'esame di detto provvedimento da parte del giudice dell'appello. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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