Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13558 - pubb. 01/07/2010

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Appello Napoli, 24 Settembre 2015. .


Esecutività provvisoria della decisione di primo grado – Presupposti – Onere probatorio a carico della parte istante – Sussistenza – Inadempimento – Conseguenze



L'appellante che intenda conseguire l'inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, è tenuto ad allegare e provare la sussistenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare la ricorrenza, nel caso di specie, dei requisiti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora". Tale ultimo requisito, in particolare, non può dirsi integrato dalle conseguenze connesse alla esecuzione forzata della decisione appellata, dovendo invece l'appellante dedurre e dimostrare che egli, dall'esecuzione della decisione in questione, subirebbe oggettivamente effetti negativi ulteriori e ben più gravi che non queste ultime, a maggiore ragione nel caso in cui la condanna di cui sia stato destinatario risulti di contenuto ammontare, ipotesi in cui è da escludersi, in ogni caso, un eventuale pericolo nel ritardo, di guisa che ove l'appellante non abbia allegato e provato la sussistenza dei richiamati elementi oggettivi, la relativa istanza deve essere rigettata. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)