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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13557 - pubb. 01/07/2010.

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Appello di Napoli, 24 Settembre 2015. .

Esecutività provvisoria della decisione di primo grado – Natura cautelare – Sussistenza – Valutazione anticipata difese delle parti – necessità – Insussistenza


Le argomentazioni in fatto ed in diritto che l'appellante espone a sostegno del gravame non sono suscettibili di integrare il requisito dei "gravi motivi" richiesti dall'art. 283 c.p.c. per far luogo al provvedimento di sospensione, in quanto, dovendo considerarsi la delibazione che il giudice dell'impugnazione è chiamato a compiere, sull'istanza ex art. 283-351 c.p.c, come accomunabile in senso ampio a quella compiuta in sede cautelare, il giudice non può anticipare la valutazione delle tesi difensive formulate dalle parti. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)