Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13551 - pubb. 22/10/2015

Revocatoria fallimentare, pagamenti nei termini d’uso e obbligazione restitutoria dell'accipiens

Appello Milano, 12 Ottobre 2015. Pres., est. Erminia Lombardi.


Revocatoria fallimentare - Esenzione per i pagamenti nei termini d’uso ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. - Individuazione - Pagamenti effettuati nei tempi previsti dal regolamento negoziale concordato inter partes - Esclusione

Revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Vittorioso esperimento dell'azione revocatoria - Conseguente obbligazione restitutoria dell'accipiens - Natura giuridica - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze in ordine alla decorrenza degli interessi ed alla rivalutazione monetaria



Attesa la ratio ispiratrice dell’art. 67 co. 3 lett. a) - funzionale sia a preservare la continuità dell’attività aziendale per garantire la conservazione dell’impresa in crisi in vista del suo recupero, sia a tutelare i terzi quando la normalità del rapporto lascia presupporre una mancanza di conoscenza in capo a questi ultimi dello stato di insolvenza - l’esenzione da revocatoria prevista da tale disposizione opera sul piano oggettivo senza alcuna rilevanza degli stati soggettivi dell’accipiens, e la locuzione “pagamenti … nei termini d’uso” deve essere intesa come comprensiva sia della qualità e tipologia del pagamento, che deve risultare eseguito con un mezzo fisiologico ed ordinario, sia del dato cronologico del tempo del pagamento, con la conseguenza che per l’operatività dell’esenzione in parola è necessario che il pagamento sia stato effettuato, oltre che con mezzi ordinari, nei tempi previsti dal regolamento negoziale accettato dalle parti. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

L'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


Il testo integrale


 


Testo Integrale