ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13547 - pubb. 22/10/2015.

Ricorribilità in cassazione del piano di riparto parziale e del provvedimento che riconosce la prededucibilità del credito


Cassazione civile, sez. I, 02 Ottobre 2015, n. 19715. Est. Mercolino.

Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Dichiarazione di esecutività di riparto parziale - Individuazione ed accantonamento delle spese da pagare in prededuzione - Impugnazione con ricorso per Cassazione ex articolo 111 Cost. - Esclusione - Riconoscimento e disconoscimento di spese in prededuzione - Ricorribilità in Cassazione - Distinzione


Con riferimento all'impugnazione del decreto con il quale il giudice delegato abbia dichiarato l'esecutività di un piano di riparto parziale, qualora il piano contenga, oltre all'individuazione delle spese da pagare in prededuzione, ai sensi dell'articolo 111 n. 1 L.F., l'indicazione delle quote da trattenere ai sensi dell'articolo 113 n. 4 L.F., quest'ultima statuizione si configura come un atto interno alla procedura che, in quanto inerente alla gestione del patrimonio fallimentare ed avente carattere ordinatorio, non incide sui diritti soggettivi delle parti e non è idoneo ad assumere portata definitiva, con la conseguenza che il decreto pronunciato dal tribunale fallimentare sul relativo reclamo non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost. Le somme accantonate non risultano, infatti, sottratte definitivamente al creditore ipotecario, il quale, pertanto,  non ha interesse a contestarle, dal momento che la loro distribuzione viene soltanto rinviata alla ripartizione finale, ove si procederà alla determinazione delle spese in vista delle quali ha avuto luogo l'accantonamento.

Quanto invece ai provvedimenti riguardanti le spese da pagare in prededuzione, occorre distinguere l'ipotesi in cui la sussistenza e la prededucibilità del credito, non accertate in sede giurisdizionale, siano state disconosciute anche dal giudice delegato con decreto di rigetto dell'istanza di pagamento emessa ai sensi dell'articolo 111, comma 2, L.F., dalla diversa ipotesi in cui il giudice delegato abbia riconosciuto la prededucibilità del credito, disponendo il pagamento del relativo importo: mentre la prima statuizione non è impugnabile né con il reclamo né con il ricorso per cassazione, avendo carattere meramente ricognitivo dell'insussistenza dei presupposti per il pagamento in prededuzione, la seconda incide sui diritti soggettivi degli altri creditori, riducendo l'entità degli importi ad essi attribuibili, con la conseguenza che non può escludersi il loro interesse ad impugnarla con il reclamo, né l'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost. avverso il decreto emesso dal tribunale fallimentare, trattandosi di un provvedimento avente carattere decisorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale