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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13528 - pubb. 21/10/2015.

Allo stato attuale della legislazione non è ammissibile una domanda di concordato di un gruppo di imprese


Cassazione civile, sez. I, 13 Ottobre 2015. Est. Loredana Nazzicone.

Concordato preventivo - Concordato di gruppo - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie


Allo stato attuale della legislazione, non può ritenersi ammissibile il concordato di un gruppo di imprese, posto che: i) la competenza territoriale del tribunale fallimentare stabilita dagli articoli 9, 161 e 195 L.F. ha natura inderogabile; ii) il concordato deve riguardare individualmente le singole società del gruppo; iii) il concordato preventivo della società non si estende ai soci illimitatamente responsabili, i quali beneficiano soltanto dell'effetto esdebitatorio, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, L.F. unicamente per i debiti sociali, non per quelli personali di ciascuno di loro; iv) in presenza di un concordato di diverse società legate da rapporti di controllo, anche ove soggette a direzione unitaria, occorre tenere distinte le masse attive e passive, le quali conservano la loro autonomia giuridica, dovendo restare separate le posizioni debitorie e creditorie delle singole società; v) sul piano procedimentale, le maggioranze per l'approvazione del concordato devono essere calcolate in riferimento alle singole imprese del gruppo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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