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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13527 - pubb. 19/10/2015.

Sulla liquidazione del danno biologico intermittente (danneggiato che decede in corso di causa)


Tribunale di Perugia, 09 Settembre 2005. Est. Gattari.

Danneggiato – Decesso in corso di giudizio per causa indipendente – Liquidazione del danno – Chiarimenti


In materia di liquidazione del danno biologico, nella ipotesi in cui il danneggiato muoia, in corso di procedimento, per causa indipendente, posto che nel caso in cui il danno biologico venga risarcito tempestivamente dal responsabile a seguito di liquidazione negoziale il successivo decesso del danneggiato non assume nessuna rilevanza giuridica, dare rilievo al decesso del creditore/danneggiato allorché il danno biologico non sia stato risarcito né liquidato equivale a far ricadere sugli eredi la tardiva liquidazione del danno – anche conseguente ai tempi del processo – e sembra non tenere in debita considerazione che il diritto di credito conseguente all’illecito aquiliano è certo ed attuale pur non essendo liquido e che il danneggiante responsabile è obbligato a risarcire il danno sin dal momento del suo verificarsi. Ritenere rilevante il sopravvenuto decesso del danneggiato nella liquidazione del danno biologico finisce del tutto ingiustificatamente per favorire il responsabile del danno - posto che la probabilità di vita del danneggiato ovviamente decresce con il passare del tempo – anche in casi (come quello in esame) in cui il danno è conseguenza della circolazione stradale, il danneggiato ha inviato la richiesta risarcitoria ex art. 22 L.990/1969 ed ha atteso inutilmente il decorso del termine di sessanta giorni previsto dal legislatore per il risarcimento da parte del responsabile e dell’assicuratore solidalmente obbligati. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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