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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13516 - pubb. 19/10/2015.

Il provvedimento che autorizza il pagamento dell'acconto al commissario giudiziale non è soggetto a revocazione ex art. 397 c.p.c.


Cassazione civile, sez. I, 02 Ottobre 2015. Est. Mercolino.

Concordato preventivo - Acconti sul compenso del commissario giudiziale - Provvedimenti di natura definitiva - Esclusione - Impugnazione mediante revocazione - Inammissibilità

Pubblico ministero - Funzione di garantire la corretta applicazione della legge - Condanna alle spese processuali - Esclusione


I decreti con i quali il tribunale provvede al riconoscimento di acconti sul compenso dovuto al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, in quanto destinati ad essere sostituiti dalla liquidazione finale, non hanno natura definitiva e non sono qualificabili come sentenze in senso sostanziale; detti provvedimenti non possono, pertanto, essere impugnati con lo strumento della revocazione di cui all'art. 397 c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La funzione di garantire la corretta applicazione della legge spettante al pubblico ministero in qualità di organo propulsore dell'attività giurisdizionale, comportando l'attribuzione di poteri meramente processuali esercitati per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico, escludono che tale organo possa essere condannato al pagamento delle spese processuali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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