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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1351 - pubb. 26/10/2008.

Credito del professionista di rivalsa iva ed emissione della fattura dopo la dichiarazione di fallimento


Cassazione civile, sez. I, 12 Giugno 2008, n. 15690. Est. Bernabai.

Fallimento - Creditori privilegiati - Credito del professionista ex art. 2751 bis cod. civ. - Pagamento in sede di riparto parziale - Emissione di fattura del percettore - Credito di rivalsa dell'IVA - Natura - Credito di massa - Configurabilità - Esclusione - Privilegio speciale ex art. 2758 secondo comma, cod. civ. - Applicabilità - Utile collocazione in sede concorsuale - Mancanza - Indebito arricchimento - Configurabilità - Esclusione.


Il credito di rivalsa IVA di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di imprenditore poi dichiarato fallito, emetta la fattura per il relativo compenso in costanza di fallimento (nella specie, a seguito del pagamento ricevuto in esecuzione di un riparto parziale), non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ai sensi dell'art. 111,primo comma, legge fall. (applicabile nel testo "ratione temporis"), in quanto la disposizione dell'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto, cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso. Il medesimo credito di rivalsa può giovarsi del solo privilegio speciale di cui all'art. 2758, secondo comma, cod. civ., nel testo di cui all'art. 5 della legge n. 426 del 1975,nel caso in cui sussistano beni - che il creditore ha l'onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo - su cui esercitare la causa di prelazione. Nel caso, poi, in cui detto credito non trovi utile collocazione in sede di riparto, non è configurabile una fattispecie di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., in relazione al vantaggio conseguibile dal fallimento mediante la detrazione dell'IVA di cui alla fattura, poiché tale situazione è conseguenza del sistema normativo concorsuale. (Fonte: Ced – Corte di Cassazione)

Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro

 

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 12 Dicembre 2003 il Tribunale di Modena respingeva il reclamo L. Fall., ex art. 26, proposto dal Dottor G. avverso il provvedimento con cui il Giudice delegato, dopo aver ammesso al passivo, al rango privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., comma 2, il suo credito di Euro 258.228,45, per onorari professionali, aveva negato natura prededucibile al relativo credito di rivalsa I.V.A., in sede di progetto di riparto parziale: motivando che la qualificazione di un credito, come concorsuale o di massa, non poteva dipendere dal momento in cui esso veniva richiesto e riconosciuto, bensì dalla sua causa, che nella specie non riguardava la gestione del fallimento, L. Fall., ex art. 111.

Avverso il decreto il G. proponeva ricorso per cassazione, illustrato da successiva memoria, deducendo 1) la falsa applicazione della L. Fall., art. 111, che prevedeva il pagamento in prededuzione delle spese e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento, tra i quali doveva farsi rientrare anche l'I.V.A. di rivalsa, se dovuta dopo la sentenza dichiarativa di fallimento:

trattandosi di credito autonomo, e non accessorio, che derivava dall'esecuzione di un piano di riparto.

2) La violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, e dell'art. 2758 c.c., non essendo possibile al professionista, contrariamente a quanto statuito dal Giudice delegato, emettere una nota di variazione, portando in detrazione l'I.V.A. corrispondente al servizio prestato: con conseguente arricchimento indebito della procedura fallimentare a detrimento del professionista, non in grado di recuperare l'IVA non incassata.

3) L'illegittimità costituzionale della L.Fall., art. 111, e art. 2758 c.c., e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in caso di mancato accoglimento del ricorso, stante l'impossibilità del riconoscimento del privilegio, per inesistenza del bene nell'attivo fallimentare, in tema di prestazioni intellettuali - con illegittima disparità di tutela fra creditori per cessioni di beni che fanno ancora parte del patrimonio del debitore e creditori per prestazioni di servizi non riferibili a beni mobili individuabili - e conseguente onere dell'imposta sul professionista stesso, invece che sul consumatore finale. Il Fallimento Gruppo Nadini s.p.a in liq. non si costituiva in giudizio.

All'udienza del 5 Marzo 2000 il Procuratore generale ed il difensore precisavano le rispettive le conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la falsa applicazione dell'art. Ili legge fallimentare, ravvisabile nell'esclusione della prededuzione.

Il motivo è infondato.

Il credito di rivalsa IVA di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di un imprenditore poi dichiarato fallito, emetta la fattura per il relativo compenso, in costanza di fallimento, a fronte del pagamento ricevuto in esecuzione di un riparto parziale, non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prevenzione, in quanto la disposizione del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, art. 6, (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto; così che, dal punto di vista civilistico, la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento rimane l'evento generatore del credito di rivalsa I.V.A.: autonomo rispetto all'obbligazione principale remuneratoria, ma ad essa soggettivamente e funzionalmente connesso. Il medesimo credito di rivalsa può giovarsi quindi del suo privilegio speciale, di cui all'art. 2758 c.c., comma 2, nel testo novellato dalla L. 29 luglio 1975, n. 426, art 5, (Modificazioni al c.c., e alla L. 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi) nel caso sussistano beni (che il creditore ha l'onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo) su cui esercitare la causa di prelazione (Cass., sez. 1^) 1 Giugno 1995, n. 6149).

In sintesi, il diritto di rivalsa non è riconducibile nel novero delle spese e dei debiti contratti per l'amministrazione della procedura e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato - secondo la vecchia formulazione della L. Fall., art. 111, comma 1, n. 1, perché non è sorto nel corso della procedura fallimentare per effetto del pagamento del curatore in esecuzione del piano di riparto e della corrispondente emissione della fattura dal professionista, atteso che, ai fini dell'individuazione dei debiti di massa, non è determinante il profilo temporale, bensì quello funzionale: e cioè, la genesi del debito per atto degli organi fallimentari - e non certo di un terzo creditore - in occasione e per le finalità della procedura. Nella specie, è pacifico che l'attività professionale del dottor G. sia stata prestata prima del fallimento, in esclusivo favore dell'imprenditore poi fallito; senza alcuna utilizzazione, neanche parziale, delle sue prestazioni da parte della curatela. E ciò vale ad escludere la riconducibilità del credito accessorio di rivalsa I.V.A. alla categoria contemplata dalla cit. L. Fall., art. 111, comma 1, n. 1, nel testo applicabile, ratione temporis, alla fattispecie concreta.

Con il secondo motivo, il ricorrente censura la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, e dell'art. 2758 c.c., e l'indebito arricchimento che ne sarebbe derivato per la procedura fallimentare in danno del professionista, non in grado di recuperare l'I.V.A. non incassata.

Anche questo motivo è infondato.

Premesso che per i prestatori di servizi, anche professionali, l'emissione della fattura all'atto della recezione del compenso è una facoltà alternativa all'immediata fatturazione, con registrazione della relativa IVA - nel qual caso nessun dubbio si pone sul carattere concorsuale del credito di rivalsa - le argomentazioni difensive sul simmetrico vantaggio e pregiudizio ingiusto che tale sistema di contabilizzazione dell'Iva può creare - ma non necessariamente - nei riguardi del fallimento e del prestatore d'opera attengono a situazioni fattuali, insuscettibili di modificare la natura giuridica del fenomeno. Il riconoscimento della prededucibilità dipende dall'individuazione del soggetto debitore:

ed è quindi ammissibile solo ove questi sia il fallimento, e non l'imprenditore fallito.

Non è dunque configurabile una fattispecie di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in relazione al vantaggio conseguibile dal fallimento mediante la detrazione dell'I.V.A. di cui alla fattura, con detrimento del prestatore d'opera il cui credito di rivalsa non trovi utile collocazione in sede di riparto, perché tale evenienza non è frutto di un'anomalia distorsiva del sistema normativo concorsuale, bensì conseguenza ordinaria della puntuale applicazione dei suoi stessi principi ispiratori (Cass. n. 6149/1995, cit.).

Con l'ultimo motivo, subordinato al mancato accoglimento delle doglianze sopra trattate, il ricorrente solleva eccezione d'illegittimità costituzionale della L. Fall., artt. 111, e art. 2758 c.c., e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, con riferimento agli artt. 3 e 53, Cost..

La questione è manifestamente infondata.

L'eccepita disparità di trattamento dipende in realtà dal rischio contrattuale generico, naturalmente correlato all'eventualità del ritardo nell'adempimento o dell'omesso pagamento del compenso nel contratto di prestazione d'opera intellettuale: rischio, che costituisce proprio il fondamento della regola del concorso (art. 2741 c.c., e L. Fall., art. 52). Ne consegue l'irrilevanza del dato di fatto, meramente contingente ed estrinseco alla fattispecie astratta, della fatturazione del corrispettivo in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento.

La contraria tesi interpretativa patrocinata dalla difesa non solo risulta priva di razionale giustificazione laddove intende sottrarre alla regola del concorso un credito di rivalsa che si riferisce pur sempre ad un'obbligazione anteriore al fallimento, ma addirittura contiene, essa stessa, germi di illegittimità costituzionale col creare una disparità di trattamento tra situazioni giuridiche identiche, rispettivamente soggette alle regole del concorso o alla prededucibilità in dipendenza di una circostanza rimessa alla stessa scelta del creditore, di fatturare il corrispettivo prima o dopo la sentenza di fallimento (Cass., sez. 1^, 4 Giugno 1994, n. 5429). In tal modo prefigurando l'ulteriore eventualità che più creditori di rivalsa IVA, per prestazioni analoghe, siano trattati difformemente in ragione di un'accidentale variabile temporale, non significativa di una reale diversità causale. Del resto, la Corte costituzionale si è già occupata del credito di rivalsa IVA nelle procedure concorsuali, sia pure non sotto il profilo della omessa previsione della prededucibilità L. Fall., ex art. 111, statuendo l'inammissibilità della questione di legittimità degli artt. 2758 e 2772 c.c., in relazione all'art. 3 Cost., in quanto la concreta inefficacia del privilegio speciale mobiliare riconosciuto al credito per rivalsa dell'IVA nel caso di cessioni di beni consumabili e prestazioni di servizi relativi ad essi, o comunque non riferibile a singoli beni come le prestazioni professionali, non da luogo a una disparità di trattamento relativamente a una categoria di situazioni omogenee, ma discende da una scelta del legislatore che solo da quest'ultimo può essere corretta (Corte costituzionale 15 Febbraio 1984, n. 25).

E tale ratio decidendi ben può essere estesa anche al profilo qui dedotto in riferimento alla L. Fall., art. 111.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2008