Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13459 - pubb. 08/10/2015

È esclusa l'applicazione della nullità ex art. 40 L. 47/1985 alle vendite di immobili abusivi effettuate nell'ambito di procedure esecutive e concorsuali

Cassazione civile, sez. I, 01 Ottobre 2015, n. 19658. Est. Nappi.


Procedure esecutive e concorsuali - Trasferimento di immobili abusivi - Ammissibilità

Fallimento - Domanda di rivendicazione di somme acquisite al fallimento - Accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa - Applicazione del procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti e 101 L.F.



Le nullità di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, conseguenti alla mancata indicazione della licenza o della concessione ad edificare, non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonchè a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La domanda di rivendicazione di somme già acquisite ad un fallimento deve essere proposta nelle forme previste dagli articoli 93 e seguenti o 101 della legge fallimentare, in quanto il relativo procedimento è l'unico idoneo ad assicurare il principio della concorsualità anche nella fase di cognizione, implicando la necessaria partecipazione ed il contraddittorio di tutti i creditori. Anche l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve, pertanto, aver luogo con il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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