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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13443 - pubb. 07/10/2015.

Compete al giudice del merito valutare se sia eccessivo il tempo impiegato per proporre la domanda tardiva di ammissione al passivo


Cassazione civile, sez. VI, 01 Ottobre 2015, n. 19679. Est. Genovese.

Fallimento - Domanda tardiva di ammissione al passivo - Valutazione della sussistenza di una causa non imputabile che giustifichi il ritardo - Accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità

Fallimento - Domanda tardiva di ammissione al passivo - Valutazione del tempo impiegato per proporre la domanda


In caso di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 101 L.F., la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, la quale giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Costituisce un metodo razionale di verifica della ammissibilità di domande tardive di ammissione al passivo ai sensi dell'articolo 101 L.F. quello di valutare il tempo impiegato per proporre dette domande qualora lo stesso appaia manifestamente eccessivo senza che sia stata addotta alcuna valida giustificazione. (Nel caso di specie, la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto inammissibile la domanda tardiva di ammissione al passivo del credito per TFR proposta oltre due anni dopo il sorgere del credito e non avendo il ricorrente addotto alcuna valida giustificazione del ritardo). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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