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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13429 - pubb. 05/10/2015.

Requisiti dimensionali per la dichiarazione di fallimento: gli immobili, ai fini della determinazione dell'attivo patrimoniale, vanno valutati al costo storico e non al valore alla data della decisione


Cassazione civile, sez. I, 01 Ottobre 2015. Est. Nappi.

Dichiarazione di fallimento - Imprese soggette - Piccolo imprenditore - Requisiti - Capitale investito nell'azienda - Portata dell'art.1, comma 2, lett. a), legge fall. dopo la novella del d.lgs. n. 5 del 2006 - Criteri di valutazione - Riferimento ai parametri contabili validi per la formazione del bilancio - Obbligatorietà - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie relativa alle immobilizzazioni materiali


In tema di presupposti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell'art. 1, comma 2, lett. a), legge fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", ed anche successivamente in quello sostituito dal d.lgs. n. 169 del 2007) e di cui è espressione l'art. 2424 cod. civ., con la conseguenza che, con riferimento agli immobili, iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera - al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale - il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2426, numeri 1 e 2, cod. civ., e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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