Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13428 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 01 Ottobre 2015. .


Concordato fallimentare - Giudizio di omologazione - Controllo del tribunale - Verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione - Controllo sul merito - Esclusione - Valutazione della convenienza riservata esclusivamente ai creditori



Nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare, il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione (salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti), restando escluso ogni controllo sul merito, giacché la valutazione del contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è devoluta ai creditori, sulla base del parere inerenti ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore ed dal comitato dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)