Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13369 - pubb. 17/09/2015

Prescrizione, distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista e onere della prova

Tribunale Ascoli Piceno, 11 Agosto 2015. Est. Annalisa Giusti.


Bancario - Contratto di conto corrente con apertura di credito - Rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale - Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria - Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali con rinvio al cd. “uso piazza” - Nel calcolo del TEG ai fini della rilevazione del tasso soglia d’usura si deve computare sempre la c.m.s. - Condanna della banca alle restituzione delle somme illegittimamente trattenute



In tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l'onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto.

In mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con rinvio al cd. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale.

Ai fini del calcolo del TEG si deve sempre considerare l’incidenza delle c.m.s. sia prima che dopo il 2010. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Emanuele Argento


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