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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13329 - pubb. 09/09/2015.

Non è ricorribile per cassazione il provvedimento che autorizza o nega l'autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione dei contratti in corso di esecuzione ex art. 169-bis L.F.


Cassazione civile, sez. I, 03 Settembre 2015. Est. Nappi.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Provvedimento della corte d'appello che revoca la sospensione dei contratti disposta dal tribunale - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost. - Inammissibilità - Reiterabilità della richiesta di scioglimento o di sospensione dei contratti nel corso della procedura


Il ricorso straordinario per cassazione a norma dell'articolo 111 Cost. è proponibile esclusivamente avverso provvedimenti definitivi, non revocabili, che decidono su richieste non reiterarli; detto strumento di impugnazione non è quindi esperibile nei confronti dei provvedimenti assunti a norma dell'articolo 169-bis L.F. sulla richiesta del debitore di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso, trattandosi di richieste proponibili sia prima sia dopo il decreto di ammissione al concordato e reiterabili nel corso della procedura. (Nel caso di specie era stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'Appello che aveva revocato la sospensione dei contratti bancari e di leasing disposta dal Tribunale in favore dell'impresa nella fase di concordato preventivo con riserva). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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