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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13286 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 08 Febbraio 2013. .

Società di persone - Violazione dei doveri inerenti al rapporto gestorio - Violazione degli obblighi del socio - Revoca per giusta causa della facoltà di amministrare - Esclusione dalla società - Presupposti


Allorquando il socio amministratore compia atti contrastanti non solo con i doveri inerenti al rapporto gestorio, ma anche con gli obblighi ad esso incombenti quale socio, tali fatti ben possono costituire presupposto, oltre che per la revoca per giusta causa della facoltà di amministrare, anche per l'esclusione dalla società ai sensi dell'art. 2286, primo comma, c.c., quando si connotino in termini di gravità tale da compromettere il conseguimento dell'oggetto sociale (cfr. Cass. 30 gennaio 1980, n. 710; Cass. 17 gennaio 1956. n. 103); in proposito occorre precisare che la gravità delle inadempienze legittimanti l'esclusione del socio ricorre non solo quando le stesse siano di consistenza tale da impedire il perseguimento dell'oggetto sociale, ma anche quando le stesse abbiano inciso negativamente sulla situazione dell'ente, rendendo disagevole il raggiungimento dei fini sociali (cfr. Cass. 1 giugno 1991, n. 6200; Cass. 17 aprile 1982, n. 2344). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)